STATUTO
dell’
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale”,
in sigla, “A.N.G.S.A. – O.N.L.U.S.”
Art. 1 - DURATA
Art. 2 - USO LOCUZIONE ONLUS
Art. 3 - SEDE
Art. 4 - FINALITA’ E ATTIVITA’
Art. 5 - SOCI
ART. 6 - STRUTTURE
ART. 7 - ORGANI
ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
ART. 10 - PRESIDENTI E COMITATI ESECUTIVI
ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI
ART. 13 - CARICHE SOCIALI E DURATA
ART. 14 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE
ART. 15 - COMITATO SCIENTIFICO
ART. 16 - COMITATO DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO
ART. 17 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 18 - RINVIO
L’Associazione A.N.G.S.A. – O.N.L.U.S. ha durata illimitata.
La locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “Onlus” dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
L’associazione ha sede legale in Roma, Via di Casal Bruciato n. 13.
Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie in Italia e all’estero.
Art. 4 - FINALITA’ E ATTIVITA’
L’associazione è costituita tra genitori, familiari e tutori di persone affette di sindrome autistica. Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Deseases and Disorders) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l’autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.
L’Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l’educazione specializzata, l’assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.
L’Associazione in favore degli autistici si propone di:
Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.
Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della legge 266/91
Sostenere, stimolare, collaborare con “équipe” scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
Promuovere la diffusione dell’informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze.
Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
Promuovere; costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.
Sono soci dell’Angsa Nazionale Onlus le sezioni regionali dell’Angsa, sezioni queste giuridicamente autonome e le persone fisiche residenti in aree in cui non esiste una sezione regionale.
I soci per essere ammessi all’Associazione, devono rivolgere domanda alla sezione regionale di competenza dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell’associazione.
I soci si distinguono in ordinari; sostenitori; onorari.
I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale.
Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all’Associazione garantendole un qualsiasi sostegno.
I soci onorari sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione ANGSA nazionale e sono esonerati dal versamento delle quote associative.
L’ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Comitato Esecutivo regionale e decorrerà da quella data.
All’atto dell’ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio alla sezione regionale o, in mancanza, alla sede centrale. Il socio ammesso nel corso dell’anno sarà tenuto al versamento dell’intera quota annuale al momento dell’ammissione.
Hanno diritto di voto tutti i soci (ordinari, sostenitori ed onorari) regolarmente iscritti all’associazione al momento della convocazione dell’assemblea ed in regola con i pagamenti annuali ove dovuti (i soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale).
I soci cessano di appartenere all’Associazione oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa. Il Comitato Esecutivo regionale può dichiarare l’esclusione del socio che non è in regola con i contributi associativi da almeno 18 mesi, che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’Associazione.
L’esclusione del socio è notificata per iscritto, l’escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre, entro 45 giorni dalla notifica o diniego, appello al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all’Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.
I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente e presso il proprio domicilio copia de “Il Bollettino dell’Angsa”.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’A.N.G.S.A. Onlus è un’Associazione articolata sul territorio nazionale con una sede centrale e sezioni regionali e locali affiliate.
Sono soci
Le sezioni regionali e locali nella loro autonomia, possono dotarsi di proprio regolamento purché non in contrasto con il presente statuto.
Le sezioni regionali e locali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo, gestionale e patrimoniale.
Sia le sezioni regionali che locali sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.
La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al C.D. nazionale attraverso l’invio di copia dell’atto formale di costituzione in cui sia evidenziata la piena adesione al presente Statuto.
I C.D. conferma la costituzione entro la prima riunione utile, e comunica alla sezione gli eventuali rilievi. La sezione regionale sarà formalmente riconosciuta solo dopo tale approvazione.
Il regolamento delle sezioni regionali e locali e le modifiche allo stesso
deve essere comunicato in copia conforme al Consiglio Direttivo nazionale
unitamente all’estratto della delibera dell’Assemblea straordinaria che lo ha
approvato.
Il C.D. nazionale entro la prima riunione utile delibera il giudizio di conformità delle norme regionali a quelle dello Statuto oppure comunica alla sezione interessata i rilievi.
Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di conformità del C.D. nazionale.
La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al Comitato Esecutivo regionale attraverso l’atto costitutivo in cui sia evidenziata la piena adesione al presente statuto. Il Comitato Esecutivo regionale entro la prima riunione utile conferma la costituzione, e comunica i propri rilievi alla sezione interessata. La sezione locale sarà formalmente costituita solo dopo l’approvazione del Comitato esecutivo regionale.
L’organizzazione della sede locale può ricalcare quella regionale ovvero essere articolata secondo criteri che saranno specificati nel regolamento di sezione.
Laddove sono già costituite più sezioni locali nelle singole regioni, i Presidenti delle sezioni locali (democraticamente eletti dall’assemblea dei soci locali) sono di diritto componenti del Comitato Esecutivo regionale. Dove invece esiste una sola sezione questa diventa sede di riferimento regionale finché non si costituiscano altre sezioni.
Le sezioni regionali informano ed aggiornano il C.D. nazionale di tutte le loro attività e/o programmi in modo che lo scambio di informazione tra il centro e le periferie renda efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi.
Le associazioni possono essere affiliate all’Angsa e partecipare con voto consultivo al C.D. nazionale con un proprio delegato. Per essere accolte devono confermare l’adesione allo Statuto dell’Angsa. Il C.D. valuterà che gli scopi e le finalità dell’associazione siano compatibili con lo Statuto dell’Angsa.
L’A.N.G.S.A. ha i seguenti organi:
Sede nazionale:
Assemblea congressuale
Consiglio Direttivo
Presidente
Comitato Esecutivo
Collegio dei Probiviri
Collegio dei Revisori
Su base territoriale le sedi regionali e locali sono organizzate nel seguente modo:
Assemblea dei soci
Presidente
Comitato Esecutivo
All’assemblea dei soci sella sezione locale posso partecipare e votare tutti i soci in regola con l’iscrizione al momento della convocazione, il Presidente ed il Comitato Esecutivo locale devono essere eletti democraticamente dall’assemblea dei soci appartenenti alla sezione locale. In considerazione delle modeste attività effettuate dalle sezioni locali non è statutariamente obbligatorio la presenza di un Collegio dei Probiviri e di un Collegio dei Revisori.
8.1 Assemblea congressuale
Si riunisce ogni quattro anni ed è composta da:
i delegati delle Assemblee regionali in rapporto di un componente ogni 20 soci iscritti;
i soci individuali residenti nelle regionali dove non risulta costituita una sezione regionale. Il loro voto all’assemblea congressuale nazionale vale un ventesimo di quello dei delegati. Ogni socio individuale può essere portatore di non più di due deleghe.
Elegge al Consiglio Direttivo nazionale tanti componenti scelti tra i soci
pari alla metà degli aventi diritto (i Presidenti delle sezioni regionali).
Partecipano con voto consultivo i rappresentanti delle associazioni affiliate.
Sono possibili i sistemi di elezione indicati all’Art. 8.2 comma 5.
Elegge i membri del Consiglio dei probiviri e del Collegio dei revisori.
8.2 Assemblee regionali
L’assemblea è costituita da tutti i soci della regione di appartenenza.
Ogni socio, in sede di assemblea può essere portatore di non più di tre deleghe.
Hanno diritto di voto i soci ordinari e sostenitori iscritti nei relativi albi ed in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea elegge a maggioranza il Presidente e quattro componenti il Comitato Esecutivo. Dove sono presenti sezioni locali, il Presidente di quella sezione, eletto democraticamente dai soci della sezione locale, è di diritto componente del Comitato Esecutivo regionale.
L’assemblea regionale dei soci elegge i delegati all’assemblea congressuale nazionale in ragione di un delegato ogni venti iscritti o frazione superiore a dieci iscritti. Ogni sezione regionale, indipendentemente dal numero dei soci, ha diritto ad almeno un delegato.
L’elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto con le seguenti procedure elettorali alternative:
L’elettorato passivo spetta a tutti i soci senza alcuna altra formalità e le schede possono contenere soltanto una preferenza. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti. In caso di parità è previsto il ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano.
Con il metodo di liste contrapposte con un numero di candidati per lista non superiore ai delegati espressi. L’attribuzione di ogni singola lista viene effettuata secondo il sistema D’hont. Accanto al nome di lista si indica il nominativo del candidato prescelto.
L’Assemblea, elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.
Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un terzo dei soci oppure su iniziativa di tre componenti il Comitato Esecutivo.
Le assemblee regionali e locali dovranno essere convocate entro il 31 marzo di ogni anno.
Se l’assemblea non approva il bilancio decade automaticamente il Presidente ed il Comitato Esecutivo. In questo caso l’assemblea nomina un commissario che gestisce la struttura nell’ordinaria amministrazione e convoca entro 45 gg l’assemblea per l’elezione degli organi decaduti.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide se adottate con la maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria richiedono invece la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Sono compiti dell’assemblea ordinaria:
L’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e pluriennale.
L’elezione e la decadenza degli Organi.
Sono compiti dell’assemblea straordinaria:
L’approvazione e le modifiche dello Statuto e/o del regolamento.
La delibera di scioglimento dell’associazione nonché di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe.
La nomina del commissario liquidatore.
ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il C.D. ha compiti di promozione, controllo ed indirizzo dell’Associazione. Ogni sua deliberazione è a maggioranza dei presenti.
Elegge il Presidente, il Tesoriere e gli altri tre membri del Comitato Esecutivo dell’associazione.
Approva il bilancio.
Approva le modifiche del regolamento delle sezioni regionali.
Convoca, su proposta di almeno due terzi dei componenti, l’assemblea congressuale straordinaria.
Tiene ed aggiorna l’elenco dei soci su comunicazione delle sezioni regionali.
Il Presidente nazionale presiede e convoca il C.D. ogni qualvolta lo ritiene opportuno e per gli adempimenti previsti dallo Statuto. Il C.D. è convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti di esso.
Concede, su proposta del Presidente o di almeno tre componenti di esso, eventuali cariche onorifiche.
Può nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi.
Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Responsabile ed il Comitato di redazione de “Il Bollettino dell’Angsa”.
Determina le quote sociali e le ripartizioni delle medesime a livello nazionale e regionale.
Traccia la “linea politica” comune dell’Associazione e sostiene le
sezioni regionali per quanto attiene alle scelte progettuali e di
sperimentazione.
Coordina ed aggiorna le sezioni regionali per tutte le opportunità offerte, anche in ambito comunitario, di finanziamenti per il sostegno delle attività.
ART. 10 - PRESIDENTI E COMITATI ESECUTIVI
Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente regionale presiede l’assemblea dei soci della sua regione.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente presiede il Comitato Esecutivo che regge ed amministra l’Associazione; nomina al suo interno un Tesoriere ed un Segretario
Il Presidente nazionale predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione del C.D.. Il Presidente regionale predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea regionale dei soci.
Il Presidente assume il personale se necessario.
La carica di Presidente nazionale è incompatibile con la presidenza di sezioni regionali e locali con la presidenza di associazioni autonome e con qualunque forma di interesse professionale nel campo specifico dell’autismo.
Notifica, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede.
In caso di assenza o impedimento è sostituito da un componente del Comitato Esecutivo da lui delegato o dal componente più anziano.
E’ competenza del Presidente nazionale, o di un suo delegato
rappresentare l’Associazione presso le consulte ministeriali.
Il Comitato Esecutivo determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo ed al programma generale approvato, promuovendone e coordinandone l’attività ed autorizzando la spesa.
Il Comitato Esecutivo vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere degli organi superiori ed è consegnatario del patrimonio dell’Associazione.
ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e i gli organi dell’Associazione. Esso giudica, “ex bono et equo”, senza particolare formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all’interno dell’Associazione.
Al Collegio dei Probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento.
Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.
ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI
E’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea, di cui uno è scritto al registro dei revisori, e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto in seno al Collegio stesso.
Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia.
Si riunisce almeno una volta all’anno per l’esame del bilancio da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione. E’ obbligatorio prima dell’esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Comitato Esecutivo notizie sull’andamento di determinati lavori e attività sociali.
Essi non possono ricoprire alcuna altra carica all’interno dell’Associazione.
ART. 13 - CARICHE SOCIALI E DURATA
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e limitatamente alle cariche gestionali ed esecutive, non possono essere attribuite alla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi ad esso attribuiti.
Sono previste le cariche onorifiche di Presidente Onorario, Past President, Socio Onorario ed eventuali qualifiche onorifiche che il C.D. vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte in modo particolare nel campo scientifico e/o sociale dell’autismo anche con contributi economici significativi all’Associazione.
ART. 14 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE
Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del tesoriere e fatti propri dal comitato esecutivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l’approvazione.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
Ciascuna sezione dispone di patrimonio proprio composto da beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti od eredità, contributi erogati da Enti Pubblici, rimborsi per le prestazioni di servizi nonché dalle quote associative ripartite secondo le deliberazioni del C.D..
Ogni sezione deve tenere i registri contabili obbligatori; tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi. Relativamente alla sede centrale, i rapporti di conto corrente e di depositi di denaro, bancari o postali, portano la firma congiunta del Presidente o di un suo delegato e del Tesoriere.
E’ patrimonio dell’Associazione il marchio “A.N.G.S.A.” ed “Il Bollettino dell’Angsa”.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
ART. 15 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è costituito da professionisti italiani o stranieri, di provata competenza ed esperienza nel campo dell’autismo, che aderiscano allo statuto associativo.
Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un coordinatore.
Il Comitato Scientifico svolge, su richiesta, funzione di consulenza sul contenuto delle pubblicazioni di carattere scientifico su “Il Bollettino dell’Angsa”.
ART. 16 - COMITATO DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO
Il Comitato di Redazione è composto da quattro membri scelti tra i soci.
Il Direttore responsabile deve essere iscritto almeno all’albo speciale dei giornalisti
Il Comitato Scientifico può essere rappresentato da un suo delegato nel Comitato di Redazione.
Il Comitato di Redazione cura la pubblicazione del “Bollettino”.
Il Comitato di Redazione propone al C.D. iniziative editoriali innovative.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea congressuale straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
L’avviso dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione.
L’Assemblea deciderà , con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore ed a liquidazione avvenuta delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo. In ogni caso, il patrimonio dell’Associazione A.N.G.S.A. Onlus potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico dell’Associazione.
Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.
Roma, 23 marzo 2003
Firmato per approvazione
|
Aggiornato al 15/08/2008 |